Circolare n. 138

Prot. 6222/C25

Catania lì    23 /11/2013

Agli Alunni
Ai Docenti
Al Personale ATA

                                                                                    

Oggetto: Divieto d’uso di telefoni cellulari e videofonini a scuola

 

A seguito di segnalazioni pervenute, premesso che durante le ore di permanenza a scuola tutti dovranno avere un comportamento ed un abbigliamento consono al decoro dell’Istituzione Scolastica, ritengo doveroso ricordare che:

 

In attuazione della circolare M.P.I. n. 30 del 15.032007, Direttiva del 30/11/2007, del D.P.R. n. 249/1998 e del regolamento d’Istituto, è vietato agli studenti l’uso dei telefoni cellulari a scuola, pertanto, durante le attività didattiche i telefoni cellulari devono restare rigorosamente spenti.

 

Ribadisco:

E’ tassativamente vietato far uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche, in quanto rappresentano un elemento di distrazione sia per chi li usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente.

E’ altresì vietato un uso improprio del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici, per fare fotografie, riprese video e registrazioni audio.

In caso di registrazioni di foto e di filmati e loro diffusione, oltre al ritiro del dispositivo, il Consiglio di Classe è tenuto a deliberare l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni.

In casi penalmente rilevanti sarà disposta la denuncia all’autorità giudiziaria.

 

Ricordo che:

come sopra evidenziato, con direttiva prot. n. 30 del 15/3/2007, il Ministero della P.I. ha fornito linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici, durante le attività didattiche pertanto,

-          La violazione di tale divieto si configura come infrazione disciplinare e verrà sanzionata, sia con il ritiro del cellulare (che sarà riconsegnato solo ad un genitore), sia con i provvedimenti previsti nel regolamento di disciplina.

 

Ancora, con direttiva n. 104 del 30 novembre 2007, il Ministero della Pubblica Istruzione, ha diramato specifiche disposizioni sull’uso dei videofonini a scuola. Evidenzio gli aspetti principali:

Chi diffonde immagini con dati personali altrui non autorizzate – tramite internet o MMS – rischia grosso, anche a scuola: multa da 3 a18 mila euro nei casi più gravi(che possono essere irrogate dall’Autorità garante della privacy) insieme a sanzioni disciplinari che spettano invece alla scuola.

Può accadere che immagini e conversazioni di altri studenti, di docenti, di persone che operano all’interno della comunità scolastica siano, a loro insaputa, indebitamente diffuse tramite internet o attraverso scambi reciproci di mms.

Una circolazione incontrollata di filmati, registrazioni audio, fotografie digitali può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali degli interessati, tanto più grave quando riguardi informazioni relative allo stato di salute, alle convinzioni religiose, politiche, sindacali o altri dati sensibili.

 

Il Ministro ha chiarito poi che in tutti questi casi trova applicazione il codice per la protezione dei dati personali.

In particolare, vengono richiamati gli obblighi di preventiva informazione e di necessaria acquisizione del consenso dell’interessato da parte di chi raccoglie e utilizza questi dati personali mediante i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici.

 

Sanzioni

L’inosservanza di tali obblighi espone gli studenti, o chi compia queste operazioni nelle scuole, alle sanzioni previste dalla legge, fra le quali il pagamento di una multa da 3 a 18 mila euro, ovvero da 5 a 30 mila euro nei casi più gravi.

 

Uso personale e limiti

Resta ovviamente lecito scattare foto, registrare filmati con il proprio cellulare per uso personale ma, anche in questi casi, si devono comunque rispettare ulteriori obblighi previsti da norme diverse da quelle relative alla privacy (ad esempio, articolo 10 del  codice civile “abuso dell’immagine altrui”, o, articolo 528 del codice penale “pubblicazioni oscene”).

 

Il Ministro ha ricordato che per Statuto gli studenti sono titolari del diritto alla riservatezza e hanno il dovere di osservare nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto e dei loro compagni lo stesso rispetto che chiedono per se stessi.

L’utilizzo improprio dei videofonini da parte degli studenti, sottolinea infine la Direttiva, costituisce non solo un trattamento illecito  di dati personali, ma anche una grave mancanza sul piano disciplinare.

 

Per quanto sopra,

SI AVVERTONO GLI STUDENTI CHE NEL CASO SI VERIFICASSERO EPISODI

                                                           DEL GENERE

NON VI SARA’ ALCUNA TOLLERANZA E LE SANZIONI SARANNO RIGIDAMENTE APPLICATE.

 

-          Si invitano i Docenti a vigilare con attenzione e ad intervenire tempestivamente,  con richiami verbali e scritti e con il ritiro del cellulare, ciò al fine di coinvolgere le famiglie nell’azione educativa che mira al rispetto delle regole, della convivenza civile e della cultura della legalità.

-          Si richiama altresì l’attenzione dei Docenti e del Personale ATA sul dovere di vigilanza, che sussiste in tutti gli spazi scolastici ed esige la tempestiva segnalazione di eventuali infrazioni o comportamenti degli alunni che turbano il regolare andamento della scuola, al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori.

-          Si confida nella collaborazione di tutti: studenti, docenti, genitori, Personale ATA, al fine di creare un clima sereno che possa contribuire al raggiungimento delle finalità del POF, per coniugare la preparazione professionale con la formazione umana e culturale, nel rispetto delle regole condivise, dei diritti e della dignità delle persone.

 

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Pietrina Paladino

Catania, 23/11/2013