Circolare n. 43
Ai Sigg. Docenti
Ai collaboratori scolastici
Al Direttore SGA
All’Albo
Oggetto: Vigilanza sugli alunni / Pausa di socializzazione
La terza e quarta ora di servizio convenzionale per i docenti ingloba la cosiddetta ricreazione, che vale solo per gli alunni e non per il personale.
Al suono della campanella della ricreazione i docenti della 3° ora consentiranno agli studenti di uscire dalla classe, per consumare la colazione, negli spazi comuni dell’edificio, dove ci sarà un bidello a vigilare, mentre essi docenti stazioneranno all’interno dell’aula, anche se vuota, sino alle ore 11,00 in attesa del collega della “quarta ora”.
I docenti della quarta ora alle ore 11,00 si recheranno in aula al fine di consentire al collega il suo trasferimento ove previsto.
La responsabilità per la vigilanza (culpa in vigilando) nei confronti degli studenti si riferisce a quanto accade nei locali della classe e nelle immediate vicinanze della stessa.
Ricordo che l’intervallo non si configura come interruzione del servizio o come pausa accordata all’impiegato, bensì soltanto come momento di allentamento della tensione didattica concessa agli studenti per andare a consumare la colazione.
Il docente della terza ora infatti conclude il servizio relativo a tale ora alle ore 11,00.
Il docente della quarta ora inizia il servizio alle ore 11,00.
La responsabilità dei docenti si estende anche nei confronti degli arredi della classe e delle dotazioni personali degli studenti; la presenza del docente serve, altresì, per impedire l’accesso in aula a persone estranee alla classe medesima.
L’attenta e fattiva applicazione della disposizione di servizio in oggetto consentirà una migliore e più ordinata funzionalità della scuola, evitando spiacevoli denunce per furti , atti di teppismo, atti vandalici, ecc.
Fonti normative
La normativa sulla vigilanza è ampiamente consolidata e datata, sia dal punto divista legislativo che amministrativo.
Tra le funzioni del docente, individuate dal DPR 31 maggio 1974 n. 417 all’art. 2, è prevista quella importante di educatore e formatore.
Ad ogni funzione evidentemente corrispondono doveri e responsabilità connesse, legate al funzionamento dell’istituto in cui si presta servizio.
La vigilanza sugli studenti in classe durante il servizio è una di queste-
In particolare l’art. 6 del DPR n. 416 del 1974 prevede che ogni istituto adotti le misure atte a stabilire modalità per la “vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l’uscita dalla medesima”.
Questo significa che un docente non può di sua iniziativa fissare all’interno della classe regole di vigilanza difformi da quelle adottate nell’istituto. Ciò risulta anche chiaro dalla circolare n. 105 del16 aprile 1975, applicativa del DPR in oggetto, la quale all’art. 17 recita: “Per la vigilanza sugli alunni durante l’ingresso e la permanenza della scuola nonché durante l’uscita dalla medesima valgono le norme seguenti: …..”durante l’intervallo delle lezioni, che è almeno di dieci minuti, è necessario che il personale vigili sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose”.
Qui viene esplicitamente richiamata la responsabilità patrimoniale del docente, espressamente prevista dalla L. 11 luglio 1980 n. 312, dove si dice all’art.61: “La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni stessi”.
Come meglio chiarisce la circolare interpretativa del 2ottobre 1980 n. 275, questo significa chela responsabilità patrimoniale scatta solo quando il personale abbia tenuto nelle attività di vigilanza un comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave.
L’abbandono del posto di lavoro è evidentemente una colpa grave, mentre la presenza in classe scagiona il personale da danni arrecati dagli studenti all’amministrazione o dal risarcimento di danni subiti da terzi per comportamento dell’alunno.
Ricordo che la nota del 14 dicembre 1983, prot. n. 9121 del Ministero P.I. in risposta a quesito, così recita: “La prassi consolidata presso le diverse istituzioni scolastiche di destinare un breve periodo di intervallo tra le lezioni, a “ricreazione” degli allievi, non può far venire meno il dovere di vigilanza su di essi che istituzionalmente compete agli organi scolastici”.
Questo per quanto attiene le responsabilità patrimoniali, ferme restando le responsabilità penali (abbandono del posto di lavoro) e disciplinari (inottemperanza ad una disposizione di servizio) connesse con la fattispecie.
Mi sono limitata ad una scarna disamina giuridica della situazione, anche se le motivazioni etiche ed educative, che supportano la presente circolare, assumono ben altro rilievo.
Le superiori considerazioni /disposizioni valgono anche per quel che concerne l’ingresso in aula a prima ora, cambio di classe (ricordo: repentino, senza indugi) ed uscita all’ultima ora.
Si ringrazia per la apprezzata e responsabile collaborazione.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Pietrina Paladino
Catania, 08.10.2014